RAPPORTO TRA VIOLAZIONE TRIBUTARIA E REATO NELLA DICHIARAZIONE FISCALE INFEDELE
(sentenza nr. 2245/2022, Corte di Cassazione sez. III penale)
A giudizio degli Ermellini non vi è sovrapposizione tra le due fattispecie con la conseguente esclusione della specialità che avrebbe comportato l’applicazione di una sola sanzione, appunto quella speciale.
Alla luce dei principi affermati dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo vi è una sostanziale identità fra le due condotte, considerando come la dichiarazione infedele costituisce un unico fatto in grado di violare due disposizioni diversamente sanzionate tra loro.
I giudici hanno infatti rilevato come una sanzione tributaria dal 90 al 180% dell’imposta, per il suo grado di severità, a prescindere dalla denominazione, sia certamente di natura penale, a norma dell’articolo 135 del Codice Penale; corrispondente a oltre 7 anni di reclusione (250 euro al giorno di pena detentiva) i quali, sommati ai 16 mesi di condanna in sede penale, portavano la pena complessivamente a oltre 8 anni di reclusione.
Da queste premesse l’accoglimento del ricorso per una valutazione di proporzionalità del complessivo trattamento sanzionatorio (tributario e penale), oltreché più equa rideterminazione della pena.