SOCIETA’ E PATTO PARASOCIALE
La Corte di Cassazione, ordinanza nr. 27283/2024, ha statuito che è lecito l’accordo negoziale concluso tra i soci di una società azionaria, con il quale l’uno si obblighi a manlevare l’altro dalle eventuali conseguenze negative del conferimento effettuato in società, mediante l’attribuzione del diritto di vendita (c.d. “put”) entro un termine dato e il corrispondente obbligo di acquisto della partecipazione sociale a prezzo predeterminato, pari a quello dell’acquisto, pur con l’aggiunta di interessi sull’importo dovuto e del rimborso dei versamenti operati nelle more in favore della società.
In tal senso un patto di opzione c.d. “put”, per effetto del quale l’acquirente acquista il diritto, ma non l’obbligo, di vendere un determinato bene a un prezzo, è qualificabile nell’ambito dei patti parasociali, se ha come obiettivo finale quello di stabilizzare l’assetto della partecipazione di uno degli stipulanti nel capitale della società.