SEPARAZIONE: la cointestazione di un conto corrente tra coniugi fa presumere la proprietà comune del denaro, il saldo in attivo del conto va diviso a metà; l’ex che vuole dimostrare una situazione giuridica diversa può sempre dare la prova contraria.
La prova contraria che uno dei due coniugi può avanzare discende dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti.
Quanto alle spese effettuate durante la relazione, in base al principio della solidarietà coniugale, entrambi i cointestatari possono disporre del denaro sul conto comune per soddisfare esigenze famigliari.
Il coniuge non può chiedere all’altro di rimborsare le spese che ha effettuato, attingendo al conto cointestato, per i bisogni della famiglia sulla logica della solidarietà coniugale; mentre il coniuge che ha effettuato delle movimentazioni a proprio vantaggio e non nell’interesse della famiglia, ha un obbligo di rimborso, in favore dell’altro coniuge, della metà delle somme prelevate.
In relazione ai beni ereditati vige il principio per il quale, i beni personalissimi – quali quelli derivanti da successione – non sono soggetti al regime della comunione de residuo e, quindi, devono essere attribuiti al solo titolare, al momento dello scioglimento della comunione.