L’onere della prova per il reato commesso da un soggetto in posizione apicale all’interno di una società o di un ente (ex art. 6 del Decreto Legislativo nr. 231 dell’8 giugno 2001) grava, a giudizio degli Ermellini, sull’accusa; non prevedendo alcuna inversione dell’onere probatorio.
Sarà poi sempre l’accusa a dover dimostrare come l’azione del soggetto sia compiuta nell’interesse della società (e da questa accettata) e che quest’ultima non abbia posto in essere tutte le misure necessarie di prevenzione.
Corte di Cassazione (Sezione VI – penale) con sentenza n. 23401 emessa il 15 giugno 2022.