PIGNORAMENTO STIPENDI: AGGREDIBILI SIA PER CAUSE CIVILI O PENALI CON IL LIMITE STABILITO NEL COD. CIVILE
I limiti di impignorabilità degli stipendi dei dipendenti previsti dal c.c. all’art 545 valgono anche nel sequestro preventivo e la successiva confisca per equivalente in ambito penale; con esclusione degli emolumenti degli amministratori salva l’ipotesi di dimostrare l’autonomia del rapporto tra amministratore ed ente.
(CASS. SSUU sentenza nr. 26252)