TUTELA DEL PATRIMONIO FAMIGLIARE E COSTITUZIONE DEL FONDO PATRIMONIALE COME CONVENZIONI MATRIMONIALE
Nella costituzione del fondo patrimoniale-famigliare sono compresi i figli, minori e maggiorenni, ancora a carico dei genitori e non autonomi patrimonialmente, nonché, gli affiliati e i minori in affidamento temporaneo.
Il fondo patrimoniale (ex art 167 c.c.) è funzionale a far fronte alle esigenze primarie, come il mantenimento, l’abitazione, l’educazione della prole, cure mediche, oltrechè per lo sviluppo stesso della famiglia fondata sul matrimonio o sull’unione civile (ex art.1, comma 13, l.76/2016).
I beneficiari godono di una semplice aspettativa di fatto ai proventi del fondo e alla destinazione finale dei beni.
Il fondo patrimoniale può essere costituito da ciascuno o da ambedue i coniugi, ovvero anche da un terzo, destinando determinati beni mobili o immobili per “a far fronte ai bisogni della famiglia”.