MEDICO RISARCITO DALLO STATO PER LA MANCATA RETRIBUZIONE DEGLI ANNI DI SPECIALIZZAZIONE
In causa, il fatto costitutivo della richiesta è l’allegazione del corso frequentato, che consente al Giudice di verificare che lo stesso rientri tra quelli indicati dalle direttive comunitarie sui medici specializzandi (direttive Cee 75/362, 75/363 e 82/76).
Direttive cui l’Italia era tenuta a introdurre nel nostro Ordinamento; pertanto il mancato recepimento fa sorgere la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione per tale inadempimento.
La Corte di Cassazione – sentenza nr. 37251/2021 – precisa appunto che il diritto alla retribuzione per gli anni dedicati alla specializzazione medica deve essere accertata e limitata nell’ambito dei corsi elencati negli allegati alle direttive o in base al principio di equipollenza con altro corso presente in almeno due Stati membri.