OBBLIGHI DEL MEDIATORE NELLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI
Il mediatore è tenuto a comunicare alle parti ogni circostanza a lui nota ovvero che avrebbe dovuto conoscere con l’uso della diligenza relativa alla sicurezza dell’affare, ai sensi dell’art. 1759 co c.c.
(Nel caso di specie, il Tribunale ha condannato il mediatore al risarcimento dei danni per aver omesso di riferire all’acquirente che l’immobile era privo del certificato di abitabilità).