Il conduttore può sollevare l’eccezione di inadempimento anche quando vi sia una riduzione del godimento del bene locato.
(Cassazione civile, sez. III, 25 Giugno 2019, n. 16918. Pres. Adelaide Amendola. Est. Chiara Graziosi)
In tema di locazione di immobili, il conduttore può sollevare l’eccezione di inadempimento ai sensi dell’art. 1460 c.c. non solo quando venga completamente a mancare la prestazione della controparte, ma anche nel caso in cui dall’inesatto adempimento del locatore derivi una riduzione del godimento del bene locato, purché la sospensione, totale o parziale, del pagamento del canone risulti giustificata dall’oggettiva proporzione dei rispettivi inadempimenti, riguardata con riferimento al complessivo equilibrio sinallagmatico del contratto e all’obbligo di comportarsi secondo buona fede.