LICENZIAMENTO e REPECHAGE
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (soppressione del posto di lavoro), l’obbligo datoriale di repêchage, anche ai sensi del novellato art. 2103, co II c.c., può esserci anche verso mansioni inferiori, purchè compatibili con il bagaglio professionale di cui il lavoratore sia dotato al momento del licenziamento, che non necessitino di una specifica formazione che il predetto non abbia.
Corte di Cassazione, sezione lavoro, 20 giugno 2024, n. 17036.