Le spese di rifacimento del lastrico solare ad uso esclusivo vanno ripartite tra tutti i condomini l’art. 1126 c.c. prevede l’obbligo a partecipare alle spese, nella misura dei 2/3, da parte di tutti i condomini dell’edificio a cui il terrazzo solare serve ovvero a cui funge da copertura, con esclusione dei condomini i cui appartamenti il lastrico stesso non sia sovrapposto.
(Corte di Cassazione nr. 18045/20)