Rui 72: “Spett. Avvocato, mi hanno proposto di acquistare la nuda proprietà di una casa. Ma che cosa è di preciso?”
Risponde l’Avvocato:
“Con tale termine si designa la situazione in cui viene a trovarsi il proprietario di un bene immobile sul quale è costituito un diritto di usufrutto a favore di una persona (usufruttuario) che lo utilizza (entra nel possesso) e trae da esso ogni utilità, con l’obbligo di rispettarne la destinazione economica.
Il nudo proprietario conserva i diritti residuali che non sono attribuiti all’usufruttuario e durante l’usufrutto conserva anche una serie di obblighi, come ad esempio provvedere alle riparazioni straordinarie; mentre le spese ordinarie sono generalmente a carico dell’usufruttuario.
La durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario, se trattasi di persona giuridica non può durare più di 30 anni; al termine dell’usufrutto il nudo proprietario riacquista la piena proprietà del bene.
Costituiscono spese di manutenzione ordinaria quelle necessarie per conservare il bene, per amministrarlo e di custodia; mentre le straordinarie sono quelle che si richiedono per conservare la res, ex art. 1005 c.c..
In presenza di usufrutto su bene condominiale alle assemblee che trattano questioni e spese di ordinaria amministrazione deve essere chiamato l’usufruttuario mentre se l’ordine del giorno prevede questioni e spese anche di straordinaria amministrazione, deve essere convocato pure il nudo proprietario; e, per quanto riguarda le votazioni, l’usufruttuario non può votare sulle questioni riservate al nudo proprietario e parimenti quest’ultimo non può esprimersi sulle materie ordinarie, di competenza dell’usufruttuario
Nel caso in cui il proprietario non provvede alle riparazioni poste a suo carico e, nonostante il sollecito dell’usufruttuario, ritarda o si rifiuta di dare esecuzione alle stesse senza un giustificato motivo, l’usufruttario può farle eseguire a proprie spese con diritto al rimborso senza gli interessi.
Negli ultimi anni si è registrata una marcata crescita delle compravendite della nuda proprietà di immobili residenziali. In questo modo il venditore: 1) mantiene la piena disponibilità dell’immobile (ovvero l’usufrutto);
2) si garantisce per il resto della vita un alloggio in cui abitare;
3) si assicura una certa somma di danaro cedendo all’acquirente la nuda proprietà.
2) si garantisce per il resto della vita un alloggio in cui abitare;
3) si assicura una certa somma di danaro cedendo all’acquirente la nuda proprietà.
L’usufrutto è comunque pignorabile da terzi
Si ricorda che alla compravendita della nuda proprietà di un immobile si applicano le stesse agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima casa.
Nell’ambito delle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, colui che, entro l’anno dalla vendita del precedente immobile per il quale aveva fruito delle agevolazioni suddette, acquisti anche soltanto la nuda proprietà di altro immobile, non decade da suddetti benefici ancorché non lo destini o utilizzi per abitazione propria o dei suoi familiari” (Comm. Trib. Prov.le Taranto sez. III sentenza n. 159 del 24 gennaio 2011)”.