ITALIA – SVIZZERA: compravendita immobiliare e condizione di reciprocità
Le persone fisiche e gli enti – società, fondazioni, etc – di nazionalità extraeuropea possono compiere in Italia attività giuridica solo se, reciprocamente, il Paese cui lo straniero appartiene consenta al cittadino italiano o all’ente di nazionalità italiana di svolgere, in tale ordinamento straniero, la medesima attività giuridica.
Questa è la cosiddetta “condizione di reciprocità”, recata dall’articolo 16 delle preleggi (disposizioni preliminari al Codice civile), la cui violazione comporta la radicale nullità del contratto stipulato dallo straniero in Italia. In sostanza, in caso di mancanza della reciprocità, il nostro ordinamento non gli riconosce la capacità giuridica e quindi la capacità di stipulare contratti.
Una recente sentenza del Tribunale di Vicenza (nr. 884 del 18 maggio) ha dichiarato nullo l’acquisto immobiliare effettuato da un cittadino svizzero in Italia, in quanto il cittadino italiano in Svizzera può comprare (ai sensi della Lafe, la legge federale sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero del 16 dicembre 1983) solo locali a uso commerciale o case di vacanza di estensione non superiore a 200 metri quadrati e dotate di un’area di pertinenza di estensione non superiore a mille metri quadrati
La condizione di reciprocità (emanata durante il periodo fascista per ragioni di protezione e di autarchia) non si applica alla persona munita di permesso di soggiorno in Italia, all’apolide, al rifugiato, alla persona con una pluralità di cittadinanze, tra cui una della Ue e al familiare di un cittadino Ue, anche se di nazionalità non Ue.