RESPONSABILITÀ ECONOMICA DELL’AMMINISTRATORE DI UNA SRL IN CASO DI INSOLVENZA
Importati novità sono state introdotte dal Codice della Crisi, infatti mentre prima di tale riforma gli amministratori di una Srl non rispondevano in proprio con il loro patrimonio personale dei debiti contratti dalla Società da loro amministrata; a tale regola è stata apportata un’importante limitazione data dall’articolo 2476 c.c. nella sua nuova formulazione.
Tale articolo ora prevede che “…gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione e dell’integrità del patrimonio sociale.
L’azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio della società risulti insufficiente al soddisfacimento dei propri crediti……”
Pertanto l’Amministratore che non segua le cautele sopra descritte subisce le conseguenze negative dello stato di insolvenza societario e, pertanto, risponde con il proprio patrimonio dei debiti sociali che non possono essere soddisfatti attraverso l’escussione dell’attivo della società stessa.
Per aversi una esponsabilità patrimoniale diretta e in proprio dell’Amministratore di Srl per le obbligazioni contratte dalla Società è necessario il ricorrere di tre condizioni:
• lo stato di insolvenza della società;
• l’insufficienza del patrimonio sociale a coprire le passività;
• l’assenza di una struttura adeguata a livello organizzativo e amministrativo che consenta di rilevare tempestivamente la crisi aziendale e fornisca la possibilità di adottare adeguate misure atte ad impedire la stessa.
In tal caso il creditore che non abbia potuto soddisfare le proprie pretese attraverso la liquidazione del patrimonio societario potrà aggredire anche quello dell’Amministratore.