Il Codice della Crisi di impresa e dell’insolvenza ha modificato l’art. 2486 c.c. I ed ha introdotto i parametri presuntivi di misurazione del danno cagionato dagli amministratori per atti o omissioni compiuti successivamente al verificarsi di una causa di scioglimento della società.
Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna di cui all’articolo 2487 bis, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale.
Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione del precedente comma I.
Il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica alla data di apertura di una procedura concorsuale.