La costituzione del fondo patrimoniale prevede che i coniugi destinano determinati beni, immobili o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, per far fronte ai bisogni della famiglia.
L’esecuzione sui beni del fondo non è possibile per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
La costituzione per poter essere opposto ai terzi DEVE essere annotata a margine dell’atto di matrimonio; in poche parole trascritta.