Ferie maturate e non godute
Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, in modo da sospendere il decorso del periodo di comporto e conservare l’integrità del rapporto di lavoro.
A tale facoltà non corrisponde un obbligo del datore di lavoro di accordare le ferie richieste ma occorrono ragioni organizzative di natura ostativa per il rifiuto. In caso contrario, il licenziamento è illegittimo.
(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza n. 19062/20)