EREDITÀ: RESPONSABILITÀ DEI DEBITI DEL DE CUIUS
Il chiamato all’eredità che è nel possesso (disponibilità) di uno o di più beni ereditari non può rinunciarvi se non compie l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione o dal giorno del ricevimento della notizia del decesso.
Quindi non ha valore la rinuncia all’eredità effettuata dopo il decorso del trimestre senza aver fatto l’inventario; una volta eseguito la Legge concede 40 giorni di tempo per esprimere la rinuncia o l’accettazione con il beneficio di inventario. In quest’ultima ipotesi si diventa erede ma si risponde delle passività solamente nei limiti dell’attivo dell’eredità, senza coinvolgere il proprio patrimonio. Se nulla viene fatto, nel termine di 40 giorni, si è considerati eredi. (Cassazione nella ordinanza n. 36080 del 23 novembre 2021).