Ugo: “Buon Giorno Avvocato: che cosa succede se la prefettura non deposita l’alcoltest in giudizio?”
Avvocato:
Il conducente si riprende la patente sospesa secondo una recente sentenza.
Qualche esempio?
1) l’organo di polizia accertatore dell’infrazione è tenuto ad inviare alla Prefettura competente (entro 5 giorni) la patente di guida del conducente sanzionato;
2) la Prefettura deve emettere l’ordinanza di sospensione nei 15 giorni successivi all’invio (tale provvedimento deve essere immediatamente comunicato al conducente trasgressore).
In virtù di quanto stabilito dall’art. 218 co. II del Codice della Strada che richiede che l’ordinanza di sospensione della patente da parte del Prefetto venga notificata “immediatamente” all’interessato; tale prescrizione comporta di conseguenza che il provvedimento debba essere notificato all’interessato nel rispetto del termine massimo complessivo di venti giorni.
Pertanto, decorsi i termini di legge (5+15 giorni), il titolare della patente ha la possibilità di presentare domanda per ottenere la restituzione della patente di guida, da depositare presso la competente Prefettura (oppure mediante raccomandata con ricevuta di ritorno).