QUANDO NON E’ NECESSARIO IL PERMESSO A COSTRUIRE
Il T.A.R. Marche, con sentenza nr. 809/2024, ha stabilito la differenza – ai fini del permesso di costruire – tra ricostruzione e nuova costruzione dopo la demolizione di un precedente fabbricato.
Il criterio distintivo è reso dal grado di variazione rispetto all’opera preesistente.
Ricostruzione solo quando il successivo manufatto non vari il volume, l’altezza e la sagoma rispetto all’edificio demolito; viene quindi meno il precedente concetto di “fedele ricostruzione”; diversamente si ha nuova costruzione.