RESTITUZIONE DEI COSTI NON MATURATI IN RELAZIONE A UN CONTRATTO DI MUTUO ESTINTO ANTICIPATAMENTE
Cass. civ., sez. II, nr 25977/2023
In caso di estinzione anticipata il consumatore ha diritto ad un’equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma che rinvii all’autonomia contrattuale, il consumatore ha comunque diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese.
È nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perché determinerebbe a carico del consumatore uno squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell’art. 33 del D. Lgs 206/2005.