Stefy15
“Buongiorno Avvocato, vorrei occuparmi delle “questioni condominiali” legate all’appartamento dei miei genitori, ma mi piacerebbe capire quali siano le norme fondamentali in materia. Mi può aiutare?”.
Avvocato
“Gentilissima, il 20 novembre del 2012 è stata definitivamente approvata dal Senato la riforma della disciplina del condominio negli edifici, contenuta nella Legge n. 220 del 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 2012, operativa a partire dal 18 giugno 2013.
Il provvedimento, da tempo atteso, interviene sugli aspetti più controversi della “vita in comune” degli italiani, con regole dirette a riportare ordine nei condomini anche in considerazione delle innovazioni tecnologiche e tecniche che contribuiscono a determinare costantemente nel tempo cambiamenti dei modelli di insediamento abitativo.
Le principali novità introdotte con la presente riforma, di cui si intende offrire un quadro di sintesi, riguardano molteplici aspetti della vita condominiale a partire dal ruolo di amministratore, all’attivazione del sito Internet del condominio, alla tutela degli animali, alla disciplina delle parti comuni, ai quorum delle assemblee, all’impianto di riscaldamento centralizzato con facoltà del singolo condomino di staccarsi da esso, agli impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia di fonti rinnovabili e a quelli di video sorveglianza.
In particolare per quanto concerne le parti comuni, il nuovo art. 1117 c.c. annovera nell’elenco (non tassativo) delle parti di proprietà comune, non solo dei proprietari, ma anche di chi ha diritto al godimento periodico – da qui l’introduzione del concetto di multiproprietà con godimento periodico – i pilastri delle travi portanti, le facciate, le aree destinate a parcheggio, nonché i sottotetti destinati all’uso comune per le caratteristiche strutturali e funzionali. Una delle principali è che la destinazione d’uso delle parti comuni può essere modificata dall’assemblea con delibera (introduzione dell’art. 1117-ter c.c.) per soddisfare le esigenze di interesse condominiale, purché le stesse non pregiudichino la stabilità o la sicurezza del fabbricato o ne alterino il decoro architettonico.
La deliberazione deve avvenire con il voto favorevole dei quattro quinti dei partecipanti al condominio e dei quattro quinti del valore dell’edificio, previo rispetto delle regole di convocazione previste (termine di trenta giorni di affissione della convocazione trasmissione della stessa a mezzo di lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici in modo da prevenire almeno 20 giorni prima).