Responsabilità del condomìnio per danni cagionati da cosa comune ad una porzione di proprietà esclusiva ex art. 2051 c.c.
(Cassazione civile, sez. VI, 12 Marzo 2020, n. 7044)
Il condomìnio è custode dei beni e dei servizi comuni ed è pertanto obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno ex art. 2051 c.c.; anche se in concorso, causalmente, col fatto di un terzo; ognuno dei quali risponderà per titoli diversi di responsabilità (solidarietà) ex art. 2055 c.c..
Il danno del condòmino danneggiato obbligherà ciascuno dei coobbligati, in ragione del contributo causale nella determinazione del danno, al risarcimento.