PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA E LICEITÀ DELLA CAPARRA CONFIRMATORIA RESA CON ASSEGNO PRIVO DI DATA
(Cass. civ. – sez. II – ordinanza del 31 marzo 2022, n. 10366).
L’assegno privo di data benché nullo in base alla Legge sull’assegno, vale come promessa di pagamento.
La caparra confirmatoria può essere costituita anche con assegno bancario, salvo buon fine. È comunque onere del prenditore porlo all’incasso.