Violazioni del codice della strada e sanzione amministrativa accessoria.
Il giudice può disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione della patente, nei casi di ipotesi meno gravi di guida in stato di ebbrezza con valori elevati e di guida alterata da sostanze stupefacenti, eliminando automatismo sanzionatorio previsto dalla norma.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 10680/20; depositata il 27 marzo 2020)