Esito positivo della messa alla prova per guida alterata: le sanzioni amministrative spettano al Prefetto
In materia di reati di guida in stato di alterazione psicofisica, il giudice che dichiara l’estinzione del reato ex art.168-ter, comma 2, c.p. per positivo esito della messa alla prova, a differenza del caso di dichiarazione di estinzione per esito favorevole dei lavori di pubblica utilità ex art.art.186, comma 9-bis e art.187, comma 8-bis, C.d.S., non può e non deve applicare la sanzione amministrativa accessoria. Siffatta incombenza, infatti, rientra nella competenza del Prefetto del luogo, al quale la cancelleria deve aver cura di trasmettere gli atti in seguito al passaggio in giudicato della sentenza.
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n.17779/21; depositata il 7 maggio)