OPPOSIZIONE AL PAGAMENTO DI UNA CARTELLA ESATTORIALE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA
Tra la notificazione del verbale di accertamento e la data della notifica della cartella esattoriale se decorsi i cinque anni (art. 28 L. nr. 689/1981), anche se intervenuta la rituale notifica della cartella senza che fosse stata opposta, il soggetto ha comunque il diritto ad impugnare, in qualsiasi momento, con l’opposizione ex articolo 615 c.p.c. l’avvenuta prescrizione della pretesa creditoria, a prescindere da quando essa si sia verificata (se prima o dopo la notifica della cartella esattoriale).
La Suprema corte ha precisato che la contestazione, avendo ad oggetto l’esistenza del credito, può essere proposta senza limiti temporali, con l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.), o anche eventualmente con una azione di accertamento negativo.
Dunque, a prescindere dalla questione se la cartella di pagamento fosse stata o meno impugnata, si deve verificare se la cartella costituiva il primo atto interruttivo della prescrizione e, quindi, se questa era effettivamente maturata (Cassazione 2024).