Bollette della luce e del gas alle stelle, con il corollario dell’aumento del prezzo della benzina: cronaca di questi giorni, tristemente noti per le vicende belliche fra Russia e Ucraina, la cui longa manus ha avuto un pesante impatto sulle tasche degli Italiani.La retroattività del pagamento dell’acqua, sotto la voce “per conguagli recuperi tariffari”, non può essere fatta valere; a conferma una recente la pronuncia della Corte di Cassazione (Sezione III Civile, sentenza 23 giugno 2021, n. 17959) che ha confermato la pronuncia sia di un Giudice di Pace, sia di una Corte d’Appello, secondo i quali il cosiddetto conguaglio regolatorio rappresenterebbe una rimodulazione con effetti retroattivi, non ammessi da alcuna normativa di settore né da previsioni contrattuali e palesemente in contrasto con il principio di irretroattività dell’articolo 11 delle Preleggi della Costituzione; pertanto nessun atto amministrativo può avere effetto retroattivo e, conseguentemente, qualsiasi richiesta nelle more, deve considerarsi illegittima.
La prescrizione per il pagamento delle bollette dell’acqua, emesse e scadute a partire dal 1 gennaio 2020, è passata da 5 a 2 anni; ciò in quanto l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente si è adeguata alla Legge di bilancio 2018, che ha accorciato la prescrizione delle bollette per il servizio idrico. Attenzione però: la stessa non opererà automaticamente, anzi… se l’importo venisse comunque pagato, il cliente non potrebbe più chiederne la restituzione. Pertanto ricade su di lui l’onore di far valere la prescrizione medesima.