L’assicuratore deve rimborsare le spese legali all’assicurato per il solo fatto di essere stato citato in giudizio.
Le spese legali per affrontare il processo sono dovute oggettivamente quale rimborso per il fatto stesso di aver dovuto affrontare un processo causato dal fatto dell’assicurato.
(Corte di Cassazione, sez. III Civile, ordinanza n. 8896/20; depositata il 13 maggio 2020)