Assegno non trasferibile spedito per posta e riscosso da soggetto non legittimato: responsabile anche il mittente
La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola di intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente con la banca poiché questi si è esposto volontariamente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gli interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda.
(Corte di Cassazione, sez. Unite Civili, sentenza n. 9769/20; depositata il 26 maggio 2020)