Art. 186 Codice della Strada – guida in stato di ebbrezza
Il procedimento penale può essere definito in due modi tra loro alternativi: i lavori di pubblica utilità ex art. 186 co. IX bis C.d.s. o la messa alla prova ex art. 168 bis e ss. c.p.
I lavori di pubblica utilità costituiscono una pena in sostituzione di quella determinata dal giudice con estinzione del reato, dimezzamento della sospensione della patente e revoca della confisca del veicolo.
La messa alla prova è invece l’immediata sospensione del processo per il periodo stabilito dal giudice; che, se con esito positivo, determinerà estinto il reato senza però la riduzione della sospensione della patente nè tantomeno la revoca della confisca del mezzo.
Solo nell’ipotesi di incidente vi sarà solo la possibilità di chiedere la messa alla prova.