Legittimazione dell’amministratore di condominio a promuovere l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 1669 c.c.
(Cassazione civile, sez. II, 17 Febbraio 2020, n. 3846)
L’amministratore è legittimato a promuovere l’azione di responsabilità, ex art. 1669 c.c., nei confronti del costruttore, a tutela dell’edificio nella sua unitarietà ma, in difetto di mandato dei singoli condomini, non può estendersi alle azioni risarcitorie dei danni subiti nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva.