Testy 88: “Salve Avvocato, vorrei sapere a che cosa possa andare incontro chi si rifiuti di effettuare l’alcoltest”.
La risposta dell’Avvocato:
“Recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata sul reato di rifiuto di sottoporsi alla prova dell’etilometro.
Anzitutto vediamo nel dettaglio la normativa. Il Codice della strada prevede quanto segue:
1) per valori di tasso alcolico da 0,5 a 0,8 gr/litro, il pagamento di una sanzione da 527 a 2108 euro; all’accertamento della violazione è prevista la sospensione della patente da 3 a 6 mesi
2) per valori di tasso alcolico da 0,8 a 1,5 gr/litro, il pagamento di una sanzione da 800 a 3200 euro e l’arresto fino a 6 mesi; all’accertamento della violazione è prevista la sospensione della patente da 6 mesi a un anno
3) per valori di tasso alcolico superiori a 1,5 gr/litro, il pagamento di una sanzione da 1500 a 6000 euro e l’arresto da 6 mesi a un anno; all’accertamento della violazione è prevista la sospensione della patente da un anno a due anni oltre alla confisca del veicolo; infine se il veicolo è di proprietà di un terzo, la sospensione della patente è raddoppiata.
L’art. 186, comma 7 del Codice della strada prevede che chi si rifiuti di sottoporsi alla prova dell’alcoltest è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con le pene di cui al punto 3.
Come detto sopra, la Cassazione ha stabilito che il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolimetrico è un reato a natura istantanea e si perfeziona con il rifiuto dell’interessato; nulla cambia se lo stesso subito dopo rielabori la sua decisione, decidendo quindi di sottoporsi alla cosiddetta “prova del palloncino“.
La sentenza citata riguardava un conducente che opponeva rifiuto a sottoporsi al test alcolimetrico, ma che, a distanza di un’ora dal fatto, dichiarava la propria disponibilità; gli agenti, però, nel caso di specie, si rifiutavano a loro volta di effettuare il test medesimo.
La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità dell’operato degli agenti, condannando invece l’automobilista alle pene previste dalla normativa in materia. Quindi opporre un rifiuto, in questo caso, davvero non conviene”.