Eraldo: “Gent.mo Avvocato, vorrei accollarmi il mutuo del costruttore. Quali sono i limiti e i rischi di un’operazione del genere?”
Avvocato:
innanzitutto vediamo che cosa è l’accollo del mutuo del costruttore…
In materia di accollo, l’art. 1273 c.c prevede che:
“se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell’altro, il creditore può aderire alle convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore”.
L’adesione del creditore può comportare la liberazione del debitore qualora ciò sia stato previsto espressamente nella stipulazione (accollo liberatorio/pro soluto); in caso contrario il debitore originario rimarrà vincolato al terzo, che sarà obbligato ad estinguere il debito (accollo cumulativo/pro solvendo).
L’accollo è un contratto trilaterale a favore di terzi in cui il creditore (accollatario) aderisce alla convenzione tra debitore (accollato ) e terzo (accollante).
Tale Istituto giuridico consente al creditore/accollatario di esercitare il proprio diritto sia sul nuovo debitore che sull’originario sempre che si tratti di accollo cumulativo ovvero pro solvendo.
In particolare in materia edilizia si ricorre all’accollo nell’ipotesi in cui si desideri acquistare un’immobile già coperto da mutuo edilizio. In questo caso l’accollo rappresenta un contratto che viene stipulato tra il mutuatario originale (ovverosia il costruttore) ed il nuovo soggetto intenzionato all’acquisto dell’abitazione, il quale si “accolla” il debito residuo del mutuo alle condizioni stabilite inizialmente dal mutuatario e dalla banca.
Terminato il pagamento delle rate residue l’acquirente diventa il legittimo proprietario dell’immobile.
Spesso l’accollo risulta essere una scelta conveniente, poiché l’acquirente è esonerato dal pagamento di tutte le spese previste per l’accensione di un nuovo mutuo. Tuttavia è importante verificare che le condizioni del mutuo originale siano effettivamente vantaggiose e confrontarle magari con altre offerte.
Il mutuo edilizio può venire accollato solo fino alla concorrenza dell’80% del controvalore immobiliare.